Descrizione
Art. 1 – Costituzione e funzioni dell’Organo di Garanzia
1. È costituito presso l’Istituto Comprensivo Regio Parco, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) successivamente modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, l’Organo di Garanzia. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
2. L’Organo di Garanzia, eletto dal Consiglio di Istituto e costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche, si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento
adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti/famiglie e personale della scuola in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
- evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d’Istituto
- esaminare e valutare gli eventuali i ricorsi presentati dai genitori degli studenti dell’Istituto o dagli esercenti la responsabilità genitoriale in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di Regolamento di disciplina
4. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Sotto nella sua completezza è possibile consultare il Regolamento