Con sentenza n. 16715/2024, la Corte di cassazione ha stabilito che: Nessuna collocazione in ferie d’ufficio: i docenti assunti fino al 30
giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di
sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
Obblighi di informazione del DS: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle
ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato
invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Si rimanda all’allegato per tutti gli altri dettagli
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